Normativa
Questo sito segue la normativa per cui la vendita di prodotti alcolici
è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
SANTADI
SOLAIS BRUT Grand Cuvee M.C./Santadi
€25.93
€21.25 + 22% iva
Disponibile 81pz.
dopo la raccolta le uve seguono un processo di vinificazione classica in bianco, vengono pressate in modo soffice con una resa massima del 50% in mosto fiore che viene lasciato decantare per 24 ore
La fermentazione avviene a temperatura controllata per una settimana e, successivamente, la base affina per 6-7 mesi sulle fecce fini in tini di acciaio. La fase di fermentazione in bottiglia viene condotta con lieviti selezionati ad una temperatura costante di 12՛C per circa 40 giorni e laffinamento prosegue per almeno 18 mesi con un continuo remuage. Nellultima fase, il degorgement o sboccatura, viene utilizzata una particolare liquer, tipica per il nostro prodotto, in grado di esaltare le caratteristiche delle uve dorigine
Colore: Bianco
Zona di produzione: Sardegna
Tasso Alcolemico: 12,5%
Uve: Uve bianche autoctone
Allevamento: spalliera
Vendemmia: Per mantenere laciditՈ e la freschezza delle uve la raccolta inizia a metՈ/fine agosto, a mano, in cassette e nelle ore fresche del mattino.
Descrizione Organolettica: Colore giallo paglierino brillante con riflessi dorati. Spuma cremosa, con perlage fine e persistente. Profumo minerale intenso con eleganti note di biancospino e frutti a pasta bianca che evolvono in crosta di pane e nocciola. Gusto morbido ed elegante allo stesso tempo, dove spiccano mineralit? e sapidit?. Sul finale regala la ricchezza di unalbicocca matura al calore del sole
Suolo: tendenzialmente di medio impasto: sabbioso, argilloso
Vigneto: i vigneti sono dislocati nellareale intorno al comune di Santadi
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è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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