Normativa
Questo sito segue la normativa per cui la vendita di prodotti alcolici
è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
ESTASI FRANCO DI FILIPPO
2015 (0,500) MOSCATO DI TRANI Passito Liberty/Estasi
€31.48
€25.81 + 22% iva
Disponibile 123pz.
le uve vengono diraspate e pigiate con macerazione a freddo per 24 ore, pressatura soffice e pulizia del mosto. La fermentazione mediamente dura circa due mesi a temperatura controllata sino al naturale blocco fermentativo
Maturazione in acciaio inox e affinamento in bottiglia per 6 mesi
Annata: 2015
Colore: Bianco
Zona di produzione: Puglia
Tasso Alcolemico: 14%
Denominazione: DOC
Uve: Moscato reale di Trani
Allevamento: pergola
Resa: 20 HL
Vendemmia: manuale con selezione dei grappoli senza muffe, raccolte tardivamente nella terza decade di ottobre con appassimento NATURALE IN PIANTA.
Descrizione Organolettica: Al naso si propone di grande intensit? ed eleganza, con una presenza di profumi molto complessi, con una chiara aromaticit? primaria, dovuta al caratteristico profumo dell�uva moscato. si avvertono altres? importanti note mielose con forte presenza di sentori di confettura di frutta gialla (albicocca, pesca, ecc.) oltre ai profumi di fiori bianchi e fortemente odorosi, come, acacia, tiglio, ginestra, per passare ai fiori secchi, con rosa appassita in particolare, fino ad allargarsi poi a piacevoli sentori di frutta tropicale, dall�ananas al mango, alla papaia, fino ad aprirsi ad eleganti e pulite note saline agrumate, ad aromi speziati di vaniglia, anice stellato, cioccolato bianco, con un leggero e piacevole finale di mandorla. E� un vino alquanto complesso ed intenso di eccellente qualit? ed eleganza. Al palato si avverte un� importante sensazione pseudo calorica, dovuta alla notevole gradazione alcolica ed una elegante dolcezza, che danno morbidezza, leggermente attenuata dalla presenza di una piacevole acidit? e percettibile mineralit?, con richiami di note salmastre. E� un vino di grande corpo, piacevolmente equilibrato, intenso, persistente, di qualit? ed elegante finezza, abbastanza armonico.
Suolo: tufaceo calcareo
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è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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