Normativa
Questo sito segue la normativa per cui la vendita di prodotti alcolici
è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
ESTASI FRANCO DI FILIPPO
2015 (0,500) MOSCATO DI TRANI Passito Liberty/Estasi
€31.48
€25.81 + 22% iva
Disponibile 123pz.
le uve vengono diraspate e pigiate con macerazione a freddo per 24 ore, pressatura soffice e pulizia del mosto. La fermentazione mediamente dura circa due mesi a temperatura controllata sino al naturale blocco fermentativo
Maturazione in acciaio inox e affinamento in bottiglia per 6 mesi
Annata: 2015
Colore: Bianco
Zona di produzione: Puglia
Tasso Alcolemico: 14%
Denominazione: DOC
Uve: Moscato reale di Trani
Allevamento: pergola
Resa: 20 HL
Vendemmia: manuale con selezione dei grappoli senza muffe, raccolte tardivamente nella terza decade di ottobre con appassimento NATURALE IN PIANTA.
Descrizione Organolettica: Al naso si propone di grande intensit? ed eleganza, con una presenza di profumi molto complessi, con una chiara aromaticit? primaria, dovuta al caratteristico profumo delluva moscato. si avvertono altres? importanti note mielose con forte presenza di sentori di confettura di frutta gialla (albicocca, pesca, ecc.) oltre ai profumi di fiori bianchi e fortemente odorosi, come, acacia, tiglio, ginestra, per passare ai fiori secchi, con rosa appassita in particolare, fino ad allargarsi poi a piacevoli sentori di frutta tropicale, dallananas al mango, alla papaia, fino ad aprirsi ad eleganti e pulite note saline agrumate, ad aromi speziati di vaniglia, anice stellato, cioccolato bianco, con un leggero e piacevole finale di mandorla. E un vino alquanto complesso ed intenso di eccellente qualit? ed eleganza. Al palato si avverte un importante sensazione pseudo calorica, dovuta alla notevole gradazione alcolica ed una elegante dolcezza, che danno morbidezza, leggermente attenuata dalla presenza di una piacevole acidit? e percettibile mineralit?, con richiami di note salmastre. E un vino di grande corpo, piacevolmente equilibrato, intenso, persistente, di qualit? ed elegante finezza, abbastanza armonico.
Suolo: tufaceo calcareo
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è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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