Normativa
Questo sito segue la normativa per cui la vendita di prodotti alcolici
è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
PELZ
(0,500) RIESLING 10 Vendemmie Tardive/Pelz
€27.78
€22.77 + 22% iva
Disponibile 81pz.
L uva in cassette viene rovesciata manualmente allinterno della pressa soffice. L impostazione di un programma di pressatura appositamente realizzato per questuva ne permette la spremitura del succo in modo molto lento e soffice, al fine di ridurre al minimo la frantumazione delle bucce giՈ molto delicate. Il mosto rimane a 0C per circa una settimana, quindi dopo la decantazione statica Ռ posto in barrique e vi rimane fino alla preparazione del taglio per l imbottigliamento
in barrique sui lieviti di fermentazione
Colore: Bianco
Zona di produzione: Trentino
Tasso Alcolemico: 14%
Denominazione: IGT
Uve: Riesling
Allevamento: cordone rinnovato basso in fila doppia
Resa: 35 q/ha
Vendemmia: manuale in cassetta con selezione in vigna. Luva si presenta stramatura ed Ռ giՈ attaccata dalla muffa nobile. la buccia Ռ minima cosi come la croccantezza
Descrizione Organolettica: colore giallo dorato carico con riflessi ambrati, ha profumo complesso, note di mallo e mandorla si mischiano a sentori dolci di miele, cera dapi, vaniglia e burro, a odori minerali di pietra focaia e idrocarburi ed ancora fruttati di pesca, limone e frutta candida. Netta e piacevole al naso la sensazione calda dellalcool e ben riconoscibili le caratteristiche varietali del Riesling Renano. Al palato continuano in un tuttuno le sensazioni provate allolfatto e le note di miele si accentuano, provocate dal dolce residuo zuccherino. lacidit? sostenuta pulisce il palato ed esalta il persistente retrogusto di mandorla, fichi secchi e legno di quercia tostato
Suolo: autoctono, franco-argilloso, ricco di carbonati e scheletro con roccia madre affiorante
Vigneto: Al Pian superficie 0,28ha - ceppi/Ha 7100 - sesto impianto 0,80x1,50 - altitudine 800 m/slm - esposizione sud
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è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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