Normativa
Questo sito segue la normativa per cui la vendita di prodotti alcolici
è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
TENUTA CASENUOVE
E EXTRA BRUT ROSE Ziik M.M./Tenuta Casenuove
€14.82
€12.14 + 22% iva
Disponibile 516pz.
In cantina le uve sono sottoposte a pressatura soffice, monitorata costantemente con assaggi volti a cogliere l’evoluzione dell’aciditՈ per determinare il momento piք propizio per l’interruzione della pressata. Questo per garantire solo la parte migliore, piք delicata, fresca e aromatica della pressata, priva di astringenze vegetali e durezze eccessive.
Decantazione statica a freddo del mosto ottenuto senza l’uso di alcun additivo e la sua successiva fermentazione alcolica a temperatura controllata in vasca di acciaio, rispettando tutti i protocolli di produzione Biologica
Colore: Rosato
Zona di produzione: Toscana
Tasso Alcolemico: 11,5%
Certificato: Biologico
Uve: 100% Sangiovese
Vendemmia: Ultima settimana di Agosto Prima settimana di settembre Le uve di sangiovese sono raccolte manualmente, secondo una rigorosa selezione dettata da precise ricerche e zonazioni delle aree piք vocate alla spumantizzazione all’interno del parco vigneti aziendale.
Descrizione Organolettica: La sfumatura rosata che contraddistingue il punto colore di questo spumante ? molto delicata, frutto del giusto livello di maturazione delle uve sangiovese per la presa di spuma. Il perlage ? caratteristico del processo di spumantizzazione con una persistenza della spuma di 15/20 secondi e una produzione bollicine fini e costanti per tutta la persistenza del liquido nel calice. Al naso rivela aromi floreali e fruttati delicati di rosa. In bocca la spuma stuzzica le mucose senza aggredire ed introduce alle note di frutta rossa croccante, di ribes, e di fragolina di bosco. Chiude su un finale sapido costituito di unottima mineralit?, contraddistinguendosi per il carattere asciutto e persistente, fieramente sangiovese.
Suolo: Argille calcare di origine marina (risalenti al Cretaceo-oligocene)
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è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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