Normativa
Questo sito segue la normativa per cui la vendita di prodotti alcolici
è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
GRACIA
Dulce Viejo PEDRO XIMENEZ/Gracia
€35.19
€28.84 + 22% iva
Disponibile 185pz.
pressatura delle uve appassite con presse idrauliche simili a quelle utilizzate per la lavorazione delle olive. Fermentazione parziale con lieviti indigeni e fortificazione con alcol di vino
attraverso il sistema di criaderas y soleras che consiste nel metodo tradizionale di mescolare e invecchiare vini generosi e brandy. Ogni criadera equivale a una tappa della crianza (si suddivide normalmente in 4 o 6) ed Ռ composta da botti di rovere da 512 litri. Le botti sono impilate una sopra allaltra partendo dal primo piano denominato solera, successivamente seguono le altre, il percorso contrario lo effettua il vino in base allinvecchiamento controllato ad ogni stadio. Nel sistema solera matura per 6-8 anni.
Colore: Bianco
Zona di produzione: Montilla Moriles
Tasso Alcolemico: 15%
Uve: Pedro Ximռnez
Allevamento: alberello
Resa: 60/70 q/ha
Vendemmia: manuale in cassetta con selezione in vigna alla metՈ di settembre e successivo appassimento delle uve
Descrizione Organolettica: colore scuro brillante impenetrabile, marrone con tonalit? iodate. Profumi intensi, profondi e complessi elegante la mescola di aromi primari e ossidativi. Ricorda la frutta secca, il caff? e il cacao. In bocca ? denso potente, molto persistente
Suolo: calcareo
Vigneto: zona Montilla-Moriles (a sud della provinia di Cordoba). altitudine 400-600 m/slm
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Questo sito segue la normativa per cui la vendita di prodotti alcolici
è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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