Normativa
Questo sito segue la normativa per cui la vendita di prodotti alcolici
è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
DARAPRԾ
BRUT M.C./DArapri
€27.78
€22.77 + 22% iva
Disponibile 264pz.
le uve raccolte manualmente sono vinificate a brevissimo tempo dal taglio. Dopo una pigiatura soffice, i primi 65 litri di mosto fiore (per quintale di uva) vengono illimpiditi mediante decantazione statica a freddo, inoculati con lieviti selezionati e fermentati a temperatura controllata (18-19C)
nel mese di febbraio successivo alla vinificazione, dopo degustazione dei vini prodotti e degli anni precedenti, vengono decise le percentuali di Montepulciano e di Pinot da assemblare, cosi da ottenere un vino perfettamente equilibrato e costante di anno in anno. Presa di spuma (tirage) effettuata nel mese di marzo successivo alla vendemmia. Sboccatura a la glace manualmente con aggiunta dello sciroppo di dosaggio circa due mesi prima della commercializzazione
nel mese di febbraio successivo alla vinificazione, dopo degustazione dei vini prodotti e degli anni precedenti, vengono decise le percentuali di Montepulciano e di Pinot da assemblare, cosi da ottenere un vino perfettamente equilibrato e costante di anno in anno. Presa di spuma (tirage) effettuata nel mese di marzo successivo alla vendemmia. Sboccatura a la glace manualmente con aggiunta dello sciroppo di dosaggio circa due mesi prima della commercializzazione
Colore: Bianco
Zona di produzione: Puglia
Tasso Alcolemico: 12,5%
Uve: Bombino Bianco e Pinot Nero
Allevamento: spalliera
Resa: 90 q/Ha, circa 3 kg per ceppo
Vendemmia: fine agosto Pinot Nero e seconda decade di settembre Bombino Bianco con raccolta e selezione manuale delle uve
Descrizione Organolettica: colore paglierino brillante e perlage sottile. Bouquet etereo con sentore di lisato (crosta di pane), seguiti da toni fruttati di mela, pesca e arancia. Gusto delicatamente secco e armonico con bocca fresca e di buon corpo e retrolfatto di note tostate e panettone.
Suolo: argilloso calcareo, in leggero pendio
Vigneto: Contrada Monsignore 3 ha - esposizione sud, sud/ovest - altitudine 100 m/slm - 3500 ceppi/ha
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Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)