Normativa
Questo sito segue la normativa per cui la vendita di prodotti alcolici
è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
Lambrusco Emilia IGT frizzante
Il Lambrusco Emilia IGT Frizzante 11° è un vino rosso frizzante prodotto nella regione dell'Emilia-Romagna, famosa per la sua tradizione vinicola. Questo Lambrusco, con una gradazione alcolica di 11°, rappresenta l'essenza del territorio emiliano e delle sue uve autoctone.
€3.25
€2.66 + 22% iva
Disponibile
Vi informiamo che il prodotto Lambrusco Emilia IGT frizzante è disponibile esclusivamente per la vendita ai clienti privati. Pertanto, non sarà possibile effettuare acquisti per conto di aziende o rivenditori.
Caratteristiche Organolettiche:
Primi Piatti: Pasta al ragù, lasagne, tortelli di zucca.
Secondi Piatti: Grigliate di carne, cotechino, zampone.
Pizza: Ottimo anche con una pizza margherita o con ingredienti saporiti come salame e peperoni.
Dessert: Dolci al cioccolato e crostate di frutta rossa.
Temperatura di Servizio:
Per apprezzare al meglio le caratteristiche del Lambrusco Emilia IGT Frizzante, si consiglia di servirlo a una temperatura di 10-12°C.
Il Lambrusco Emilia IGT Frizzante 11° è un vino che incarna lo spirito conviviale e gioioso della regione Emilia-Romagna. La sua freschezza e frizzantezza lo rendono ideale per momenti di festa e convivialità, offrendo un'esperienza di degustazione piacevole e spensierata.
- Profumo: Al naso si percepiscono intensi aromi di frutta rossa fresca, come ciliegie, fragole e lamponi, accompagnati da lievi note floreali e un accenno di spezie.
- Gusto: In bocca è fresco e vivace, con una piacevole effervescenza che esalta i sapori fruttati. Il corpo è leggero, con tannini morbidi e una buona acidità che bilancia la dolcezza naturale del vino. Il finale è piacevolmente fruttato e rinfrescante.
Primi Piatti: Pasta al ragù, lasagne, tortelli di zucca.
Secondi Piatti: Grigliate di carne, cotechino, zampone.
Pizza: Ottimo anche con una pizza margherita o con ingredienti saporiti come salame e peperoni.
Dessert: Dolci al cioccolato e crostate di frutta rossa.
Temperatura di Servizio:
Per apprezzare al meglio le caratteristiche del Lambrusco Emilia IGT Frizzante, si consiglia di servirlo a una temperatura di 10-12°C.
Il Lambrusco Emilia IGT Frizzante 11° è un vino che incarna lo spirito conviviale e gioioso della regione Emilia-Romagna. La sua freschezza e frizzantezza lo rendono ideale per momenti di festa e convivialità, offrendo un'esperienza di degustazione piacevole e spensierata.
Colore: Rosso rubino brillante, con riflessi violacei che ne esaltano la vivacità.
Tasso Alcolemico: 11,5%
Formato: vinosfuso
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Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)