Normativa
Questo sito segue la normativa per cui la vendita di prodotti alcolici
è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
ZAVALLONI STEFANO
BRUT ROSE 30 mesi sui Lieviti M.C./Zavalloni
€20.37
€16.70 + 22% iva
Disponibile 32pz.
Vinificazione in bianco
il Rosռ viene messo in bottiglia, dove svolgerՈ la propria rifermentazione, poi ogni singola bottiglia riposa coricata per almeno 30 mesi sui propri lieviti di fermentazione, prima che vengano effettuati il remuage, la messa in punta e la successiva sboccatura. Infine effettua un ulteriore affinamento di 6 mesi prima di essere messo in commercio
il Rosռ viene messo in bottiglia, dove svolgerՈ la propria rifermentazione, poi ogni singola bottiglia riposa coricata per almeno 30 mesi sui propri lieviti di fermentazione, prima che vengano effettuati il remuage, la messa in punta e la successiva sboccatura. Infine effettua un ulteriore affinamento di 6 mesi prima di essere messo in commercio
Colore: Bianco
Zona di produzione: Emilia Romagna
Tasso Alcolemico: 12,5%
Uve: Sangiovese 100%
Allevamento: Cordone speronato
Vendemmia: Raccolta manuale per una corretta selezione delle uve
Vigneto: Vigna del Castello di Monteleone (360m S.L.M.)
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è vietata ai minori di anni 18. Con riferimento alla legge 08 novembre 2012 che ha recepito il decreto legge 13 settembre 2012 n° 158 la vendita dei prodotti alcolici è vietata ai minorenni, pertanto l’utente che effettua un acquisto di vini, dichiara di essere maggiorenne secondo la legislazione del paese di residenza e le regole a quest’ultimo applicabili. L’utente dichiara anche che, chi riceverà il prodotto alcolico, sarà maggiorenne secondo la legislazione vigente nello stato dal quale avviene l’ordine e la consegna. Si fa presente che, continua l’Ispettorato, per consumatore ai sensi dell’articolo 1 c.2 del D.lgs 109/92 si intende “il consumatore finfale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)
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Inoltre il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell’esonero dal registro vitivinicolo, possono effettuare vendite oltre che a privatii consumatori anche ad altri operatori professionali (ristoranti, bar, ecc..)